Falso avviso di blocco del bancomat
Esempio illustrativo: non è un caso reale dello studio e non garantisce l'esito di altri casi.
I fatti
Una telefonata ingannevole aveva indotto la consegna della carta a un falso incaricato.
Norme di riferimento
- D.Lgs. 11/2010 (servizi di pagamento, PSD2)
- Art. 1176 e 1218 c.c. (diligenza e responsabilità)
- Art. 640-ter c.p.
Provvedimenti possibili
- Disconoscimento dell'operazione alla banca entro 13 mesi
- Reclamo scritto all'intermediario (risposta entro 15 giorni lavorativi)
- Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Eventuale causa civile davanti al Tribunale
L'iter secondo la legge italiana
- 1
Blocco e disconoscimento
Blocco immediato degli strumenti e disconoscimento formale delle operazioni non autorizzate.
- 2
Denuncia
Denuncia alla Polizia Postale, utile anche per la pratica con la banca.
- 3
Reclamo
Reclamo all'intermediario: la banca deve dimostrare l'autenticazione e l'eventuale colpa grave del cliente.
- 4
ABF
Se il reclamo è respinto, ricorso all'ABF, procedura stragiudiziale con decisione in pochi mesi.
- 5
Tribunale
In alternativa o in seguito, azione giudiziale con mediazione obbligatoria prima della causa.
Tempi indicativi: Reclamo: settimane; ABF: circa 4–8 mesi; giudizio civile: 1–3 anni.
Esito illustrativo
Accordo sul ristoro parziale delle operazioni documentate.
Le informazioni hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Il recupero dei fondi non è mai garantito.