Falso servizio di recupero crypto
Esempio illustrativo: non è un caso reale dello studio e non garantisce l'esito di altri casi.
I fatti
Dopo una precedente perdita, veniva richiesto un anticipo per un recupero mai effettuato.
Norme di riferimento
- Art. 640 c.p. (truffa)
- Art. 640-ter c.p. (frode informatica)
- D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio)
- Regolamento UE MiCA 2023/1114
Provvedimenti possibili
- Denuncia-querela alla Procura della Repubblica o alla Polizia Postale
- Richiesta di sequestro preventivo delle somme (art. 321 c.p.p.)
- Costituzione di parte civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.)
L'iter secondo la legge italiana
- 1
Raccolta prove
Ricostruzione dei versamenti, conservazione di chat, email, contratti ed estratti conto.
- 2
Denuncia-querela
Da presentare entro 3 mesi dalla scoperta del fatto (art. 124 c.p.), salvo i casi procedibili d'ufficio.
- 3
Indagini preliminari
Il Pubblico Ministero svolge le indagini, anche con rogatorie internazionali, e può chiedere il sequestro dei fondi.
- 4
Azione civile o parte civile
Richiesta di risarcimento nel processo penale oppure con causa civile autonoma.
- 5
Esecuzione
Eventuale recupero tramite confisca, accordo o pignoramento, quando i fondi sono rintracciabili.
Tempi indicativi: Da alcuni mesi a diversi anni, a seconda della complessità e della presenza di soggetti esteri.
Esito illustrativo
Rimborso parziale dell’anticipo contestato tramite il mezzo di pagamento utilizzato.
Le informazioni hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Il recupero dei fondi non è mai garantito.