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Frodi bancarieGennaio 2023Torino

Accesso al conto tramite phishing

Esempio illustrativo: non è un caso reale dello studio e non garantisce l'esito di altri casi.

I fatti

Una pagina imitava il portale della banca e aveva consentito pagamenti non riconosciuti.

Norme di riferimento

  • D.Lgs. 11/2010 (servizi di pagamento, PSD2)
  • Art. 1176 e 1218 c.c. (diligenza e responsabilità)
  • Art. 640-ter c.p.

Provvedimenti possibili

  • Disconoscimento dell'operazione alla banca entro 13 mesi
  • Reclamo scritto all'intermediario (risposta entro 15 giorni lavorativi)
  • Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
  • Eventuale causa civile davanti al Tribunale

L'iter secondo la legge italiana

  1. 1

    Blocco e disconoscimento

    Blocco immediato degli strumenti e disconoscimento formale delle operazioni non autorizzate.

  2. 2

    Denuncia

    Denuncia alla Polizia Postale, utile anche per la pratica con la banca.

  3. 3

    Reclamo

    Reclamo all'intermediario: la banca deve dimostrare l'autenticazione e l'eventuale colpa grave del cliente.

  4. 4

    ABF

    Se il reclamo è respinto, ricorso all'ABF, procedura stragiudiziale con decisione in pochi mesi.

  5. 5

    Tribunale

    In alternativa o in seguito, azione giudiziale con mediazione obbligatoria prima della causa.

Tempi indicativi: Reclamo: settimane; ABF: circa 4–8 mesi; giudizio civile: 1–3 anni.

Esito illustrativo

Rimborso delle operazioni contestate dopo l’esame dei controlli di sicurezza.

Le informazioni hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Il recupero dei fondi non è mai garantito.